Codice Penale. Italia

Codice Penale - Italia


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sez. III, sentenza 8 novembre 2007, n. 23314, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 10 gennaio 2008, n. 888, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 28 febbraio 2008, n. 9084, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 3 aprile 2008, n. 14062, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 10 luglio 2008, n. 18885, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38747 e Cassazione Penale, sez. V, sentenza 17 marzo 2009, n. 6740 in Altalex Massimario.

      Art. 52. Difesa legittima.

      Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

      Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

      a) la propria o la altrui incolumità:

      b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. (1)

      La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

      (1) Comma aggiunto dall’art. 1 della L. 13 febbraio 2006, n. 59

      Art. 53. Uso legittimo delle armi.

      Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

      La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza.

      La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

      Art. 54. Stato di necessità.

      Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

      Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

      La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

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      Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 2 agosto 2007, n. 31510, Cassazione penale, sez. II, sentenza 26 settembre 2007, n. 35580 e Cassazione penale, sez. I, sentenza 26 novembre 2008, n. 44048 in Altalex Massimario.

      Art. 55. Eccesso colposo.

      Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 21 gennaio 2009, n. 2505 in Altalex Massimario.

      Art. 56. Delitto tentato.

      Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

      Il colpevole di delitto tentato è punito:; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

      Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

      Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 ottobre 2007, n. 37077, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 11 aprile 2008, n. 15323, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 28 ottobre 2008, n. 40058, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 marzo 2009, n. 9914, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 marzo 2009, n. 10547, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 giugno 2009, n. 23491 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 18 novembre 2009, n. 44029 in Altalex Massimario.

      Art. 57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica

      Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

      _______________

      Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 23 settembre 2009, n. 37117 in Altalex Massimario.

      Art. 57-bis. Reati commessi col mezzo della stampa non periodica.

      Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

      Art. 58. Stampa clandestina.

      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

      Art. 58-bis. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa.

      Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

      La querela, l'istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

      Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione.

      Capo II.

      Delle circostanze del reato

      Art. 59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.

      Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

      Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

      Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

      Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto


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