Codice Penale. Italia
Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 18 settembre 2008, n. 35646 in Altalex Massimario.
Art. 60. Errore sulla persona dell'offeso.
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisiche o psichiche, della persona offesa.
Art. 61. Circostanze aggravanti comuni.
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (1)
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale; (2) (3)
11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione; (4)
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. (5)
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. (6)
(1) Il precedente comma che recitava: "l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;" è stato così sostituito dall’art. 1, comma 7, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5–8 luglio 2010, n. 249 (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28 — Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, "l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale".
(3) A norma dell’art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, la disposizione di cui a questo numero si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi. La Corte Costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha successivamente dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)";
(4) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 20, della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(5) Numero aggiunto dall’art. 3, L. 26 novembre 2010, n. 199.
(6) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
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Cfr. Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 23 gennaio 2009, n. 3286 e Corte Costituzionale, ordinanza 24 febbraio 2010, n. 66 in Altalex Massimario.
Art. 62. Circostanze attenuanti comuni.
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
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Cfr. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 26 settembre 2007, n. 35535, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 37352, Cassazione penale, sez. V, sentenza 12 dicembre 2007, n. 46306, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 19 maggio 2008, n. 19966, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 20 novembre 2008, n. 43446, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 23 gennaio 2009, n. 3286, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 11 febbraio 2009, n. 5941, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38111 e Cassazione penale, sez. II, sentenza 23 aprile 2010, n. 15616 in Altalex Massimario.
Art. 62-bis. Circostanze attenuanti generiche. (1)
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,