Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6. Giannone Pietro
Picis.
Salis.
Jus Staterae, seu Celandrae.
Ponderaturae.
Jus Mensuraturae.
Riae de nove.
Jus Setae. Jus Cambii.
Saponis. Molendini.
Bechariae novae.
Imbarcaturae. Jus Sepi.
Jus Portus, et piscariae novum.
Jus Exiturae.
Jus Decini. Tentoriae.
Jus Marchium.
Jus Balistrarum. Jus Gallae.
Jus Lignaminum non est ubique.
Jus Gabellae auripellis non est ubique per Regnum.
Jus Resinae, seu reficae majoris, et minoris non est ubique, sed Neapoli.
L'altro Catalogo delle medesime, che pose fra i Riti è questo.
Jus Fundici.
Jus Ferri.
Jus Azarii.
Jus Picis.
Jus Salis.
Jus Staterae, seu ponderaturae.
Jus Mensuraturae.
Jus Exiturae.
Jus Setae.
Jus Tinctoriae, et Celandrae.
Jus Cambii.
Jus Bucceriae novum.
Jus Imbarcaturae.
Jus Sepi.
Jus Partus, et Piscariae novum.
Jus Decini.
Jus Balistrarum.
Jus Reficae majoris, et minoris.
Jus Marium, saponis, molendini, et gallae, non sunt ubique, sed in Apulea.
Jus Lignaminum, non est ubique.
Jus Gabellae auripellis.
Di tutte queste ragioni fiscali, delle loro esazioni, delle persone che erano obbligate a pagarle, del modo di riceverne conto da' Doganieri, Credenzieri, Gabellotti, ed altri minori Ufficiali, delle loro colpe e difetti nell'amministrazione de' loro pleggi, degl'incanti, che doveano premettersi per gli affitti, e degli escomputi pretesi, e di tutte le quistioni e liti che insorgevano intorno a ciò tra le Parti e 'l Fisco, questo Tribunale della Camera de' Conti n'era il giudice competente. Veniva retto, oltre il Luogotenente del Gran Camerario suo Capo, da' Maestri Razionali, chiamati così, a rationibus quibus praesunt69. Era perciò questo Tribunale nomato Auditorium rationum: poi fa detto Audientia Summaria: e finalmente Camera Summaria70. Accadevano per conseguenza molto spesso de' dubbj intorno a tutte queste cose, ed i M. Razionali li decidevano, e secondo le loro decisioni, da quelle che furono in ogni tempo uniformi e costanti, ne sursero vari Riti e stili di giudicare, e varie norme e regole per potersi in casi simili, in decorso di tempo, valere. Prima d'Andrea d'Isernia questi Riti ed osservanze non si potevano ricavare, se non dai libri del Tribunale, ove erano notati: e poichè a tutti non era facile averne copia o comodità d'osservargli, non erano così universalmente noti e palesi. Furono, egli è vero, alcuni regolamenti a ciò attenenti fatti inserire nelle nostre Costituzioni, come sotto il titolo de Officio Magistrorum Fundicariorum, ed in alcuni altri; ma dice l'istesso Andrea nelle note a questa Costituzione, che gli altri statuti di Federico a ciò riguardanti, erano nelle dogane, nè furono uniti a quel volume delle Costituzioni: Sicut dicunt alia statuta Imperialia, quae sunt in Dohanis, nec sunt redacta in hoc volumine. Questo gravissimo Giureconsulto fu dunque, che trattigli da' registri delle dogane e degli Atti di quel Tribunale, gli compilò, e ridusse in quella forma che ora si leggono. Nè era da sperare che altri avessero potuto con tanta diligenza, ed esattezza por mano a quest'opra, con quanta da lui si fece. Era stato egli creato M. Razionale dal Re Carlo II, e poi visse tale in tutto il tempo che regnò Roberto, che vuol dire 34 altri anni, sin che dalla Regina Giovanna I non fosse innalzato al posto di Luogotenente; onde niuno meglio di lui poteva darci i Riti di questo Tribunale, e compilargli con tanta nettezza e dottrina, con quanta si vede.
Ch'egli ne fosse stato il Compilatore, non è da dubitare: abbiamo veduto per lo confronto fatto dei Cataloghi di queste ragioni fiscali, riconoscer quelli un medesimo Autore. È manifesto ancora da un altro confronto, che può farsi di ciò che scrisse l'istesso Andrea ne' Commentarj de' Feudi sotto il titolo, Quae sint regalia, in § vectigalia, in add. n. 14 e nelle note alla Costituzione suddetta de Officio Magistrorum Fundicariorum, e da ciò che si legge in questi Riti sotto la rubrica de jure fundici71, ove si veggono ripetute ad literam l'istesse parole. Il medesimo Andrea nell'ultimo Rito de jure Dohanae nel fine cita se stesso; si rimette a quel ch'egli medesimo avea scritto in cap. unico, § Sacramentum, de consuet. rect. feud. Ce lo testificano ancora gli Autori suoi coetanei, o che fiorirono non molto dopo lui. Luca di Penna fu suo contemporaneo, perchè fu coetaneo di Bartolo, e quegli attesta, il Compilatore di questi Riti essere stato Andrea72. Goffredo di Gaeta, che nell'anno 1460 come e' dice nel Rito 2 de decimis, compose i Commentarj, ovvero letture sopra i medesimi, passa in più luoghi per cosa fuor d'ogni dubbio che Andrea ne fu l'Autore73. Il medesimo scrissero Liparulo nella di lui vita74, e l'Anonimo75 Autor delle Note a' Riti suddetti. E finalmente a lettere cubitali ciò si legge nel Codice di questi Riti, che si conserva nell'Archivio della Regia Camera, che porta in fronte questo titolo: Ritus Domini Andreae de Isernia super universis juribus Dohanarum, et aliarum Regni Siciliae Gabellarum.
Furono appellati da Andrea questi Riti Jura Imperialia, non perchè l'Imperador Federico nella maniera, che ora si leggono, gli avesse egli fatti compilare, come fece del libro delle nostre Costituzioni; ma perchè alcuni dritti, che si leggono in essi, furono nuovamente da Federico introdotti, e chiamati per ciò jura nova, ovvero Imperialia, a differenza degli antichi, chiamati jura vetera, ch'erano prima di lui nel Regno de' Normanni. Ancorchè Andrea d'Isernia, per privato studio e diligenza, avesse fatta questa Compilazione, non per pubblica autorità, siccome furono da poi fatti compilare i Riti della G. Corte della Vicaria dalla Regina Giovanna II, che per sua Costituzione diede loro forza e vigore; non è però, che i medesimi non abbiano avuta sempre, siccome ritengono ancora oggi, tutta l'esecuzione ed osservanza, e che non abbiano presso noi quel medesimo vigore, che hanno le leggi nostre scritte, come dipendenti da un non mai interrotto stile, e da un antico uso di questo Tribunale76. Egli è vero, che per lo corso poco men di quattro secoli, da che furono compilati, molte cose sono mutate, ed altre cose nuove introdotte, onde di questo Tribunale, oltre i Riti, abbiamo ora anche molti Arresti raccolti dal Reggente de Marinis; nulladimanco in ciò, che per nuova legge non fu mutato, o per contrario uso andato in dimenticanza, han tutta la forza e tutto il lor vigore.
Abbracciò Andrea in questa Compilazione tutti i dritti così antichi, come nuovi di sopra annoverati, divisegli con più distinzione in più rubriche, e collocò sotto ciascuna di esse più o meno Riti, secondo che la copia, o brevità del soggetto richiedeva. Trattò ancora, quasi per appendice, di molte cose appartenenti agli Ufficiali, che hanno l'amministrazione ed esazione de' medesimi, con rubriche separate, come si vede nella rubrica 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Egli è da avvertire che fra questi si leggono alcuni Arresti fatti dai M. Razionali dopo la compilazione fatta da Isernia, e inseriti da poi ne' luoghi adattati al soggetto, com'è l'arresto, che si legge sotto la rubrica 11 de Tracta, fatta a settembre dell'anno 1382 e consimili. In oltre la rubrica 31 ch'è l'ultima, de jure Falangae, seu Falangagii, fu aggiunta dopo la Compilazione d'Isernia; perchè questo nuovo dritto o sia gabella, ch'è membro della Dogana, fu imposto nell'anno 1385 dal Re Carlo III di Durazzo: questo Principe l'impose
69
L. fin. C. si propter pubblicas pensitationes.
70
Auctor, Anonym. in notis Rit. R. C. rub. 36.
71
Rit. 18.
72
Luc. de Penna in l. si tempora. C de fid. instrum. et host. fisc. lib. 10.
73
Goffred. de Gaeta de jure Dohanae, n. 179 et 181 et in rubr. de non positis, aut subtract. in quater. etc. num. 2.
74
Lipar. in vita Andr. vers. Invenimus etiam Andream compilasse, etc.
75
Auth. in annot. ad rubr. 1.
76
Rov. it. decis. 18 n. 4. Galeot. resp. Fiscal. 15 num 5. Philippis diss. Fiscal. 1 n. 147.