Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6. Giannone Pietro
inferita a persone ecclesiastiche, pupille e vedove: e finalmente negli omicidj clandestini, ove non appaja accusatore alcuno.
Più antica certamente fu quella, che leggiamo sotto la rubrica de Arbitrio concesso Officialibus; che comincia: Juris censura. Quella fu dettata da Bartolommeo di Capua nel 1313 quinto anno del Regno di Roberto, come è chiaro dalla sua data somministrataci da Jacopo Anello de Bottis nelle sue addizioni a questo capitolo. A chi fosse stata drizzata, ce ne mette in dubbio l'edizione vulgata, nella quale si legge: Magistris Rationalibus etc. e Bottis, il quale riferisce in altre edizioni leggersi indrizzata Iustitiario Basilicatae. Ma dal corpo della lettera è facile conoscere, che quella fosse stata drizzata al Capitano di Napoli poichè si commette al suo arbitrio, e potestà, per li frequenti eccessi, che si commettevano nella città di Napoli e di Pozzuoli, e ne' loro distretti, dove erano insorti famosi ladroni, disrobatori di strade, incendiari, rattori violenti, ed altri autori d'enormi scelleraggini e d'infami delitti, che procedesse in quelli con ogni severità e rigore, postergato ogni ordine, non osservate le regole comuni prescritte ne' Capitoli del Regno; ma attendendo solamente alla pura e semplice sostanza della verità, col consiglio del suo Giudice, sterpi, e svella da que' luoghi questi reprobi, ed uomini sì rei, affinchè ritorni in quelli la quiete, nocendi facultas abeat, et pacis optata amaenitas suavius reviviscat. È noto, che al Capitano di Napoli s'apparteneva in quei tempi anche il governo di Pozzuoli, e suo distretto, come fu chiaramente dimostrato da Camillo Tutini nel Teatro de' Gran Giustizieri del Regno, e da noi altrove fu rapportato.
L'altra lettera arbitrale, che leggiamo sotto la rubrica: Quod latrones, disrobatores, etc., e che comincia: Provisa juris sanctio, non vi è dubbio, che pure fosse stata da Roberto scritta per mano di Bartolommeo di Capua; poichè sopra della medesima abbiamo di questo Giureconsulto alcune note. Si dà facoltà per la medesima a' Giustizieri del Regno, che contro gl'insigni ladroni, che nelle strade, nelle case ed in mare rubano, e contro altri malfattori notati di maggiori scelleraggini, possano procedere in ogni tempo a tormentargli, eziandio in giorno di Pasqua, senza accusatore, senza ricercar plegierie, a loro arbitrio e facoltà.
L'ultima si legge sotto il titolo, de Componendo, et Commutatione poenarum, e comincia: Exercere volentes benigne. In questa Roberto, temperando il molto rigore finora praticato, permette a' suoi Ufficiali, e dà loro potestà di poter componere, e commutare con multe pecuniarie le pene stabilite dalle leggi in questi delitti, cioè, d'asportazione d'armi, per gli omicidj clandestini; commutar le pene, che gli Ufficiali medesimi avranno imposte ne' loro banni, o che imponeranno nell'avvenire all'università o persone particolari: le pene delle difese, de parendo juri, e nell'altre arbitrarie, e nelle multe. In tutti questi casi loro si permette, avuto riguardo alla povertà, all'impotenza, ovvero ad altra ragionevol cagione, in certa quantitate pecuniae componere pro Curiae nostrae parte.
Fu per questa lettera arbitrale Roberto biasimato d'avarizia da' suoi detrattori, e che avesse perciò oscurata la fama delle altre virtù sue; e Scipione Ammirato ne' suoi Ritratti rapporta, che questo savio Re fosse stato perciò biasimato d'avarizia, e creduto essere stato cagione delle molte discordie e divisioni, che nacquero in molte città del Regno tra' lor Cittadini per le composizioni, ch'egli traea dagli misfatti de' suoi sudditi, più in danari che in sangue; e ch'egli era solito scusarsi con dire, che tutto ciò gli conveniva di fare per aver onde nudrire cotante armate, che quasi ogni anno era costretto di mettere in punto per la ricovrazione del Regno di Sicilia. Ma chiunque considererà, che Roberto queste composizioni le ristrinse a certi non gravi delitti con tanta riserva e moderazione, ed avuto ogni riguardo alla condizione delle persone, ed a molte altre circostanze, secondo l'arbitrio d'un uomo prudente e da bene, non lo condannerà certamente per sordido ed avaro.
Queste sono le cotanto presso di noi celebri e famose Lettere Arbitrarie, sopra le quali sin da' tempi della Regina Giovanna I, il Viceprotonotario Sergio Donnorso fece un Commento, del quale fa egli menzione nelle note a' Capitoli del Regno46, e di cui fu anche ricordevole Pier Vincenti nel suo Teatro dei Protonotari del Regno47; le quali nell'investiture dei Feudi furon da poi concedute a' Baroni insieme col mero e misto imperio; non che Roberto avesse quelle a loro concedute, poichè esse furono drizzate a' Giustizieri, non a' Baroni, i quali allora non aveano giurisdizion criminale, nè il mero e misto imperio, siccome aveano i Giustizieri delle province. I Baroni insino al Regno d'Alfonso I d'Aragona, ovvero, come credettero alcuni, di Giovanna II, non aveano nelle loro terre e castella, che la giurisdizion civile. Non potevano prima d'Alfonso i Feudatari, che possedevano terre con Vassalli, esercitar altra giurisdizione, se non quella infima e bassa, indrizzata unicamente a sedar le liti e le discordie, che sogliono nascere tra gli abitatori de' luoghi, creando a questo fine alcuni Ufficiali annuali chiamati Camerlenghi, i quali non avean altra giurisdizione, che di conoscere e giudicare d'alcune cause minime e sommarie.
I Giustizieri delle province, ed il Tribunal della Gran Corte erano quelli Magistrati, che esercitavano l'alta e piena giurisdizione sopra tutti i castelli e luoghi del Regno48. Non altrimenti che praticavasi a' tempi de' Romani, i quali nelle loro città e terre aveano minori Magistrati, che s'eleggevano dal Corpo delle medesime chiamati Defensores, da' quali s'esercitava una bassa, ed infima giurisdizione, consistente nella cognizione delle cause minime, e sommarie civili.
In luogo di questi Difensori, secondo avvertì a proposito Andrea d'Isernia49, succederono poi nel nostro Regno i Baglivi de' luoghi, i quali conoscevano delle cose civili, de' furti minimi, de' danni dati, dei pesi e misure, e d'altre cause leggieri, e di picciolo momento50. Ma le cose più gravi, e massimamente quelle, che riguardavano il mero imperio, e la giurisdizione criminale, secondo le leggi de' Romani, appartenevano a' Presidi delle province, in vece de' quali da poi nel nostro Regno furono costituiti i Giustizieri delle Regioni51. E però non è maraviglia, che le concessioni delle Terre con vassalli, portassero con esso loro quell'infima giurisdizione, come a loro coerente, e da esse inseparabile, e non il mero imperio e la giurisdizion criminale, che non poteva dirsi alla medesima coerente, siccome quella, che non da' proprj Magistrati, ma da' Presidi prima soleva esercitarsi, e da poi non da' Baglivi de' luoghi, ma da' Giustizieri delle regioni.
Marino Freccia52 testifica perciò, che avendo egli letto il privilegio che fece Carlo I d'Angiò, quando donò al suo figliuolo unigenito la città di Salerno col titolo di Principato, con altre terre e città, come Ravello, Amalfi, Sorrento, Nocera e Sarno, gli concedè solamente in questi luoghi la giurisdizione civile, e fu notato per cosa rara, che nella città di Salerno gli concedesse ancora la giurisdizion criminale, circoscritta però dal circuito delle mura, e dentro quelle ristretta, e non oltre; ma ciò fu propter titulum suae dignitatis, come dice questo Scrittore, poichè in questi tempi i Baroni non aveano giurisdizion criminale. Chi cominciasse a concederla, vario e discorde è il parere dei nostri Autori. Matteo d'Afflitto53, Grammatico54, Caravita55, il Presidente de Franchis56, ed altri sostennero, che il primo fosse stato il Re Alfonso I d'Aragona; e quest'ultimo Scrittore dice non essersi ciò posto in uso, se non da' Re Aragonesi. Altri, come Francesco d'Amico57, il reggente Capecelatro58 e Capobianco59, la riportano un poco più in dietro, cioè a' tempi della Regina Giovanna II; ma se dobbiamo credere a quel gravissimo istorico, Angelo di Costanzo60, bisognerà dire, che il nostro Re Roberto fosse stato il primo. Favellando questo Scrittore della liberalità di questo Principe, narra, che per infiniti privilegi conceduti a' Baroni, a' Cavalieri particolari, tanto Napoletani quanto dell'altre terre del Regno, si vedea quanto fosse stato verso i medesimi liberalissimo, a' quali donò Titoli, Castella, e Feudi con giurisdizioni criminali, essendo fin a quel tempo costume, che rarissimi de' Conti del Regno avessero la giurisdizione criminale nelle lor
46
Tit. de tormentis, fol. 27.
47
P. Vinc. ann. 1352 p. 90.
48
Constitut. Ea quae ad speciale decus. Franc. de Amic. de his qui feud. dar. poss. in c. sumus modo, fol. 43 numer. 2. Rosa in praelud. feud. lect. 11 numer. 10.
49
Andr. in Constit. locor. Bajuli.
50
Constitut. locor. Bajuli, et ad officium Bajuli.
51
Constit. Justitiarii nomen, et normam. Constit. Justitiarii per Provincias. Constitut. Praesides, et Constit. Capitaneorum.
52
Freccia de subfeud. l. 2, auth. 2 num. 21.
53
Affl. in Constitut. contingit 3 notab. et in Constit. ea quae ad speciale decus 4 notab.
54
Gramat. voto 28.
55
Caravita ritu 49.
56
Franchis decis. 510 nu. 4 et decis. 370 num. 2.
57
Franc. de Amic. ad tit. de his, qui feud. dar. pos. fol. 43 n. 8.
58
Capecelatr. cons. 41 num. 10.
59
Capibl. de Baron. prag. 8 par. 1 n. 63 et 84.
60
Costanzo lib. 6.