Istoria civile del Regno di Napoli, v. 7. Giannone Pietro

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 7 - Giannone Pietro


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uni e dagli altri, furon in diversi tempi, dopo essersi quest'arte introdotta, fatte molte proibizioni e divieti.

      Ma i Pontefici romani tentarono anche da poi sopra ciò far delle sorprese; poichè pretesero che di lor sulamente fosse il proibire le stampe, anche con pene temporali, e conceder le licenze per le impressioni. Il Cardinal Baronio nel XII tomo de' suoi Annali, scrivendo per la propria causa, quando da Filippo III gli fu proibito il suo tomo XI nel quale, quando men dovea, volle combatter la Monarchia di Sicilia, fu il primo a dirlo arditamente33. Ma essendosegli dato da quel Principe conveniente gastigo, niuno ardì difendere l'impresa del Cardinale; poichè, siccome fu da noi rapportato nel secondo libro di quest'istoria, l'antica disciplina della Chiesa era, che trattandosi di Religione, la censura apparteneva a' Vescovi, ma la proibizione al Principe. Gl'Imperadori, dopo la censura de' Vescovi o del Concilio, proibivano con pene temporali i libri degli Eretici e gli condennavano al fuoco: di che nel Codice Teodosiano abbiamo molti esempj. l Padri del Concilio Niceno I dannarono i Codici d'Ario; e poi Costantino M. fece editto proibendogli, e condennandogli ad essere bruciati; e lo stesso fu fatto de' libri di Porfirio34. I Padri del Concilio Efesino dannarono gli scritti di Nestorio, e l'Imperadore promulgò legge proibendone la lezione e la difesa35. Il Concilio di Calcedonia condennò gli scritti d'Eutiche: e gl'Imperadori Valentiniano e Marciano feron legge, dannandogli ad esser bruciati36. Il medesimo fu praticato da Carlo M.37, e così dagli altri Principi ancora ne' loro dominj. E per non andar tanto lontano, Carlo V nel 1550 promulgò in Brusselles un terribile editto contro i Luterani, nel quale, fra le altre cose, proibì rigorosamente i libri di Lutero, di Giovanni Ecolampadio, di Zuinglio, di Bucero e di Giovanni Calvino, li quali da 30 anni erano stati impressi, e tutti quelli di tal genere che da' Teologi di Lovanio erano stati notati in un loro Indice a questo fine fatto38; poichè a' Principi appartiene che lo Stato non solamente da' libri satirici, sediziosi e scostumati o pieni di falsa dottrina non venga perturbato, ma anche da perniziose eresie. E siccome a' Vescovi s'appartiene la censura, perchè la disciplina o la dottrina della Chiesa non sia corrotta; così a' Principi importa che lo Stato non si corrompa, e che li suoi sudditi non s'imbevino d'opinioni, che ripugnino al buon governo: nel che ora più che mai è bisogno, che veglino per le tante nuove dottrine introdotte contrarie all'antiche ed a' loro interessi e supreme regalie; poichè da quelle ne nascono le opinioni, le quali cagionano le parzialità che terminano poi in fazioni, e finalmente in asprissime guerre. Sono parole sì, ma che in conseguenza han sovente tirati seco eserciti armati.

      Nel nostro Regno i nostri Re ributtaron sempre con vigore questi attentati, e si lasciò a' Vescovi la sola censura, ma non che sotto pene temporali potessero vietar le stampe: nè che queste proibizioni s'appartenessero ad essi unicamente, ma furon anche dai nostri Re fatte o da' loro Vicerè, ed in cotal guisa fu mai sempre praticato.

      Papa Lione X a' 4 maggio del 1515 pubblicò una Bolla, che fece approvare dal Concilio Lateranense, colla quale proibì che non si potessero stampare libri senza licenza degli Ordinarj ed Inquisitori delle Città e Diocesi, dove dovranno stamparsi: ponendovi pena che quelli che gli stampassero senza questa approvazione, perdessero i libri, li quali dovessero pubblicamente bruciarsi. Di vantaggio impose pena pecuniaria, di doversi pagare da trasgressori ducati cento alla fabbrica di S. Pietro di Roma, e che gli Stampatori per un anno restassero sospesi dall'esercizio di stampare: gli dichiara ancora scomunicati, e persistendo nella censura, che siano gastigati conforme i rimedj della legge.

      Ma questa Bolla, per quello che s'attiene alla pena pecuniaria e sospension dell'esercizio e perdita dei libri, non fu fatta valere nel nostro Regno, e sol ebbe vigore nello Stato della Chiesa.

      Il Concilio di Trento nella sessione 439, che fu celebrata a' 8 Aprile del 1546, ancorchè avesse proibito agli Stampatori di stampare senza licenza de' Superiori ecclesiastici libri della Sagra Scrittura, annotazioni e sposizioni sopra di quella: e che non si stampassero libri di cose sagre senza nome dell'Autore, nè quelli si vendessero o tenessero, se prima non saranno esaminati ed approvati dagli Ordinarj, sotto quelle pene pecuniarie e di scomunica apposte nell'ultimo Concilio Lateranense; nulladimanco questo capo, per ciò che riguarda la pena pecuniaria, non fu ricevuto nel Regno, ed agli Ordinarj si è lasciato di poter solo imporre spiritual pena, non già pecuniaria o temporale.

      Si mantennero ancora i nostri Re, ovvero i loro Vicarj nel possesso di proibirli, stabilendo molte prammatiche e editti, colle quali proibirono le stampe senza lor licenza; ed abbiamo che D. Pietro di Toledo Vicerè, mentre regnava l'Imperador Carlo V, diede ancor egli provvedimenti intorno alla stampa de' libri, ed a' 15 ottobre del 1544 promulgò una prammatica, colla quale ordinò che i libri di teologia e sagra scrittura, che si trovassero stampati nuovamente da 25 anni in quà, poichè per la pestilente eresia di Lutero sparsa per la Germania, cominciava a corrompersi la dottrina e disciplina della Chiesa romana, non si ristampassero, e quelli stampati non si potessero tenere nè vendere, se prima non si mostrassero al Cappellan maggiore, acciò quelli visti e riconosciuti potesse ordinare quali si potessero mandar alla luce. Di vantaggio, che quelli libri di teologia e sagra Scrittura, che fossero stampati senza nome dell'autore, e quegli altri ancora, i di cui Autori non sono stati approvati, che in nessun modo si potessero vendere nè tenere. E poi nel 1550 a' 30 novembre stabilì un'altra prammatica, colla quale generalmente ordinò, che non si potesse stampare qualsivoglia libro senza licenza del Vicerè, nè stampato vendersi.

      Il Duca d'Ossuna Vicerè, nel medesimo tempo che il Pontefice Sisto V stabilì in Roma la Congregazione dell'indice, a' 20 marzo del 1586, regnando Filippo II, promulgò altra prammatica colla quale ordinò, che gli autori del Regno o abitanti in esso, non facessero stampar libri nè in Regno, nè fuori senza licenza del Vicerè in scriptis. E finalmente il Conte d'Olivares, che fu Vicerè nel Regno di Filippo III, a' 31 agosto del 1598 fece anche prammatica, proibendo agli Stampatori di poter aprire stamperie nè casa per istampare, senza espressa licenza del Vicerè in scriptis.

      Quindi nacque presso noi il costume di destinarsi dal Vicerè, Ministro o altra persona per la revisione de' libri: e ciò vedesi praticato sin da' tempi del Duca d'Alcalà Vicerè, il quale a' 23 novembre del 1561 spedì commessione, che fu poi rinovata a' 8 maggio 1562, al P. Valerio Malvasino persona da lui ben conosciuta d'integrità e dottrina, deputandolo Regio Commessario a vedere e riconoscere i libri, che venivano da Germania, dalla Francia e da altre parti nel Regno di Napoli, perchè trovatili infetti d'eresia proibisse di venderli o di tenerli40. Fu da poi destinato Ministro regio di sperimentato zelo verso il servizio del Re, e d'eminente dottrina: questo costume l'abbiam veduto continuato sin a' tempi de' nostri avoli; ma ora queste revisioni soglionsi commettere anche ai privati, e sovente a persone di poca buona fede e di molto minor dottrina: ciò ch'è un abuso, che meriterebbe un conveniente rimedio.

      Si è ritenuto ancora presso noi il costume di proibirli, quando o contra i buoni costumi, o contra i diritti del Principe della nazione, ovvero contra la fama e riputazione d'alcuni, siansi composti; siccome a dì nostri dal Vicerè e suo collateral Consiglio fu proibito un libro, per altro sciocchissimo e pieno di inezie, che il Marchese Gagliati diede alle stampe sotto il titolo di capricciose fantasie.

      Queste proibizioni erano praticate, siccome tuttavia si pratica sopra qualunque libro o scrittura anche dei Prelati o altre persone ecclesiastiche, che venisse preteso di stamparsi. Nel Regno di Filippo II il Nunzio del Papa residente in Ispagna portò querela al Re Filippo contro il Duca d'Alcalà suo Vicerè in Napoli, il quale avea proibito agli Stampatori d'imprimer cosa alcuna senza sua licenza, e che perciò l'Arcivescovo di Napoli e tutti gli altri Prelati del Regno non potevano far stampare cosa alcuna, anche concernente al loro uficio: di che il Re Filippo ne scrisse al Duca, il quale a' 17 aprile 1569 l'informò di ciò che occorreva con piena consulta, dicendogli che egli avea fatto quell'ordine, perchè il Vicario di Napoli, siccome tutti gli altri Prelati del Regno, stampavano molti editti pregiudiciali alla regal giurisdizione, e sovente facevano imprimere Bolle, alle quali non era stato conceduto l'Exequatur Regium41.


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<p>33</p>

V. il P. Servita nell'Istor. dell'Inquis.

<p>34</p>

Filesaco De Sacr. Epis. auct. cap. 1 § 7 fol. 14.

<p>35</p>

Liberat. Breviar. cap. 16.

<p>36</p>

L. quicunque, § nulli et § omnes, C. de haeret. Evagr. lib. 1 cap. 2. Socrat. lib. 1 cap. 6. V. il P. Servita loc. cit.

<p>37</p>

Capitular. Car. M. l. 1 cap. 78.

<p>38</p>

Thuan. lib. 6 histor.

<p>39</p>

Trid. sess. 4 de edit. et usu Sacr. Libr.

<p>40</p>

Chiocc. tom. 17. M. S. Giurisd.

<p>41</p>

Chiocc. tom. 17. M. S. Giurisdiz.